Art. 8.
(Regolamento di attuazione e statuto).

      1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, elaborato in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, di intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di attuazione deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze militari, nonché la composizione dei consigli

 

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di rappresentanza, garantendo una equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna, ove non eletto. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali e le dotazioni organiche nonché il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.
      2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è adottato, di intesa con il COCER, lo statuto della rappresentanza militare, che ne definisce le norme di organizzazione e di funzionamento dei vari livelli e disciplina il procedimento di concertazione, in coerenza con le disposizioni della presente legge.